BREVI CENNI di… Diritto Internazionale

When there aren_t any words, you gotta sayit with flowers.

Il Diritto Internazionale si occupa di regolare i rapporti nella comunità internazionale, quindi è una branca del diritto al di sopra degli Stati stessi e dei loro ordinamenti.

Da un punto di vista esemplificativo, il Diritto Internazionale è suddiviso in pubblico e privato:
1) il primo concerne i rapporti tra Stati sovrani e le Organizzazioni di Diritto Internazionale;
2) il secondo, invece, concerne il rapporto intercorrente tra lo Stato italiano e cittadini privati stranieri, ovvero, i rapporti tra cittadini italiani e Stati stranieri o Organizzazioni internazionali.
La distinzione tra diritto privato internazionale e diritto pubblico internazionale non è cosa di poco conto, in quanto alcune questioni richiedono diverse sfaccettature di norme di diritto nazionale, generalmente riferite al complesso delle norme e dei trattati internazionali che regolano i rapporti tra Stati.
Il Diritto Internazionale privato è l’insieme delle norme di diritto interno che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale.
Il “pubblico” riguarda l’ordinamento della Comunità degli Stati, il “privato” concerne l’ordinamento interno di ciascuno Stato.
A livello internazionale vi è l’assenza di un’autorità centrale che emani la legge e provveda ad assicurarne il rispetto.

Da questa mancanza discende il fatto che il Diritto Internazionale è per lo più un diritto consuetudinario, con regole accettate almeno da una larga maggioranza degli Stati della Comunità Internazionale.
Il Diritto Internazionale non è fatto solo di consuetudini.
Al contrario, il diritto convenzionale scaturisce da accordi liberamente stipulati dagli Stati, che si impegnano a rispettarne le disposizioni che, di fatto, consistendo in una tipologia di diritto speciale, prevalgono sul diritto consuetudinario, a meno che le norme pattizie non cozzino con lo ius cogens, ossia con una norma consuetudinaria che protegga valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare.
Per fare un esempio, qualora due o più Stati stipulino un trattato in cui vengono perpetrate azioni che costituiscono crimini internazionali, tale trattato è considerabile nullo.

Per quanto riguarda i soggetti interessati dal Diritto Internazionale, gli Stati sono i soggetti principali, purché possiedano alcune caratteristiche:
– essi devono esercitare il loro controllo su di una popolazione stanziata in un dato territorio e con una propria coscienza politica;
– in secondo luogo, devono esercitare il loro controllo su di uno specifico territorio;
– infine, gli Stati devono avere sovranità interna (potere all’interno del proprio territorio) e sovranità esterna (governo su di un territorio ed un popolo che escluda ingerenze da parte di altri Stati).
Pur essendo uno Stato libero di amministrare un po’ come vuole, organizzando liberamente le istituzioni governative e le leggi che regolino la comunità civile, la sovranità trova il limite più consistente nel divieto di violazione delle consuetudini imperative, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani (tutela della dignità umana, norme su punizione dei crimini internazionali, protezione dell’ambiente, trattamento degli stranieri).

Altri soggetti importantissimi del Diritto Internazionale non possono che essere gli individui. A seguito del tribunale di Norimberga e di Tokyo, istituiti dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale per perseguire le gravi violazioni della dignità umana durante la guerra, i singoli soggetti sembrano sempre più essere portatori di diritti.

Ma quali sono le fonti del Diritto Internazionale?

Innanzitutto, tra queste si annoverano le consuetudini, ossia quei comportamenti, quei gesti ripetuti costantemente nel tempo, sulla scorta della convinzione, da parte degli Stati, della giuridica obbligatorietà di un determinato comportamento. Poi abbiamo gli Accordi tra gli Stati e le fonti previste dagli accordi, come le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Ma come fa una norma di Diritto Internazionale ad entrare all’interno dell’Ordinamento di uno Stato, ad esempio dell’Italia?

Affinché le norme internazionali entrino a far parte dell’ordinamento interno, si deve verificare ciò che si indica con il termine di “adattamento“, che può essere automatico o speciale. L’adattamento automatico è previsto dall’art. 10 della Costituzione, il quale prevede che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute”. L’adattamento speciale, invece, impiegato per il Diritto Internazionale pattizio, può consistere o nel semplice “ordine di esecuzione”, che opera direttamente in relazione a trattati internazionali contenenti norme self-executing (direttamente applicabili sul territorio nazionale), o nell’adattamento speciale ordinario, ossia in atti normativi interni necessari per dare esecuzione a norme internazionali che non siano self-executing.

 

Qui di seguito in sintesi una mappa concettuale ^_^

Diritto Internazionale.jpg

International Law deals with regulating relations in the international community, so it is a branch of law above the States themselves and their systems.

From an illustrative point of view, International Law is divided into public and private:
1) the first concerns the relationship between sovereign states and International Organizations Law;
2) the second, however, concerns the relationship between the Italian state and private foreign citizens, namely, the relations between Italian and foreign citizens States or international organizations.
The distinction between private international law and public international law is not a small matter, as some issues require different facets of national law, generally referring to all the rules and international treaties governing relations between states.
The Private International Law is the set of rules’ domestic law which resolve the conflict between the provisions of different legal systems applicable to the same ratio, linked to more than one national legislation.
The “public” regards Community law of the States, the “private” concerns the domestic law of each State.
Internationally there is the absence of a central authority that emanates the law and provides to ensure compliance.

From this lack descends the fact that international law is mostly customary law accepted rules with at least a large majority of the international community States.
International law is not made only of customs.
On the contrary, the convention law stems from agreements freely entered into by the States, which undertake to respect its provisions, in fact, consisting in a type of special rights take precedence over customary law, unless the regulations agreed not clash with jus cogens, ie with a customary rule that protects fundamental values considered and which can not in any way derogate.
For example, if two or more States conclude a treaty in which they are perpetrated actions that constitute international crimes, such a treaty is considerable void.

As for the actors under International Law, States have the main subject, provided that possess certain characteristics:
– they must exercise their control over a population allocated in a given territory, with its own political consciousness;
– secondly, they must exercise their control over a specific territory;
– Finally, states must have internal sovereignty (power within its territory) and external sovereignty (government of a territory and a people which exclude interference by other states).
Despite being a free state to administer a bit ‘as he wants, organizing freely with governmental institutions and laws that regulate the civil community, sovereignty is the most consistent limit the prohibition of infringement of binding practices, with particular reference to respect for human rights (protection of human dignity, norms of international punishment of crimini, environmental protection, treatment of foreigners).

Other important subjects of International Law can only be individuals. Following the Nuremberg Tribunal and the Tokyo, set up by the victorious powers of World War II to prosecute serious violations of human dignity during the war, the individuals seem increasingly to be bearers of rights.

But what are the sources of international law?

First, among these they include customs, ie those behaviors, those gestures repeated consistently over time, based on the belief on the part of States, the legal obligation of a particular behavior. Then we have the agreements among the Member States and the sources in the agreements, such as the resolutions of the Security Council of ONU.

But how can a rule of International Law enter inside of the Rules of a State, such as Italy?

For international standards to become part of domestic law, you should check what is indicated by the term “adaptation“, which can be automatic or special. The automatic adjustment is provided by art. 10 of the Constitution, which provides that “the Italian legal system conforms to the generally recognized rules of international law“. The special adaptation, however, used to international treaty law, may consist either in the simple “execution order”, which operates directly in relation to international treaties that contain self-executing rules (directly applicable throughout the country), or adaptation special ordinary, ie the domestic measures required to implement international standards that are not self-executing.

Below a summary of a concept map ^_^

Diritto InternazionaleEng.jpg

 

 

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